Con
la Misura 1.3.3 il GAL intende sostenere la diffusione delle
informazioni e la promozione dei prodotti tutelati nell’ambito dei
sistemi di qualità al fine di diffonderne il consumo, di favorirne
l’aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto
ed espanderne gli sbocchi del mercato. Un mercato che oggi è
rappresentato da quello locale il più significativo, quello
nazionale rivolto al Nord Italia e quello internazionale del NORD
Europa, dei paesi dell’est, Stati Uniti, Cina, India e Paesi Arabi.
L’area
del Gal Appennino Aretino infatti, gode oltre che delle peculiarità
ambientali e paesaggistiche anche di un’importante presenza di
prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentari.
Il
richiedente deve appartenere ad una delle seguenti tipologie:
a.
Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a
denominazione riconosciuta ai sensi del Reg.(CE) n. 510/2006 (DOP ed
IGP), o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della
denominazione;
b.
Consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del
Regolamento CE n. 1234/2007;
c.
Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno
il 10% degli operatori biologici iscritti nell’elenco regionale
(L.R. n. 49/1997) operanti nella zona di riferimento del GAL, e
comunque con non meno di 5 operatori.
La
misura prevede di sostenere le attività di informazione e promozione
riguardo ai sistemi di qualità alimentari nei confronti dei
consumatori circa la reperibilità e la qualità dei prodotti, nonché
dei metodi di produzione impiegati nell’ambito dei sistemi di
qualità riconosciuti a livello comunitario (reg. CEE 2092/91, reg.
CE 510/2006, reg. CE 509/2006, reg. CEE 1493/99).
Il
sostegno è concesso per le seguenti tipologie di investimento:
• Organizzazione
e partecipazione a Fiere;
• Attività
informativa e di comunicazione: realizzazione materiale divulgativo;
• Attività
di comunicazione presso punti vendita;
• Attività
pubblicitarie attraverso canali della comunicazione.
Il
sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al
70% del costo totale ammissibile.
Qualora
il territorio del prodotto DOP, IGP, DOC, DOCG non sia totalmente,
all’interno dell’area del GAL, il costo ammissibile avrà una
riduzione percentuale uguale al territorio esterno al GAL.
Il
contributo minimo richiedibile è di € 10.000,00 per domanda di
aiuto, mentre il contributo massimo concedibile è di € 200.000,00.
I
prodotti ammissibili devono far parte di specifici sistemi di
qualità:
-
Per il Regolamento n. 834/2007 “Regolamento del Consiglio in
materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo
biologico”, i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti
quelli ottenibili con i metodi dell’agricoltura biologica eccetto
quelli no food;
-
Per il Regolamento n.
510/2006 “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli alimentari”, i prodotti ammessi a ricevere il
sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario
delle D.O.P ed I.G.P presenti nel territorio LEADER .
-
Per il Regolamento n.
1234/2007 in materia di organizzazione comune del mercato del vino, i
prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini qualificati DOC o
DOCG presenti nel territorio LEADER.
Per
il Regolamento n.510/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno
attualmente iscritti nel registro comunitario delle DOP ed IGP
presenti sul territorio leader sono:
-
Prosciutto Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
-
Olio extravergine di oliva Toscano I.G.P., Reg. di riconoscimento n.
644/98;
-
Pecorino Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96
-
Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P., Reg. di riconoscimento n.
1778/01;
-
Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P., Reg di riconoscimento n.1237
del 11/12/2009;
-
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale I.G.P., reg. di
riconoscimento n. 134/98.
Per
il Regolamento n. 1234/2007 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno
sono i vini qualificati DOC e DOCG presenti nel territorio leader
ossia:
-
D.O.C. Cortona;
-
D.O.C. Colli dell’ Etruria Centrale;
-
D.O.C. Pietraviva
-
D.O.C. Val di Chiana
-
D.O.C. Vin Santo Chianti
-
D.O.C.G. Chianti
Si
specificano che le sottozone Chianti DOCG finanziabili sono:
-
Chianti Colli Aretini;
-
Vinsanto del Chianti dei
Colli Aretini
Con
la misura 133 è possibile finanziare un solo progetto per sistema di
qualità ovvero: uno per DOP, uno per IGP, uno per DOC/DOCG ed uno
per il biologico.
Il
sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione,
promozione e pubblicitarie sul mercato interno.
Sono
ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati
nel territorio di competenza del GAL o che recano un beneficio
diretto e dimostrabile su tali territori. In tal caso, le spese
possono essere attribuite alla pertinente attività per intero,
qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante
l’applicazione di precisi “criteri di imputazione”, nel caso in
cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello di
competenza del GAL, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per
quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato
insieme al progetto beneficiario dei contributi.
Non
sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una
particolare marca commerciale.
Il
sostegno non è concesso alle organizzazioni professionali e/o
interprofessionali che rappresentano uno o più settori.
Non
sono ammissibili al sostegno le attività di informazione e
promozione sovvenzionate nel quadro del regolamento ( CE) n.
2826/2000. A tal fine, i soggetti beneficiari devono dichiarare nella
domanda di contributo di non aver percepito per lo stesso progetto
altri aiuti ai sensi del Reg. n. 2826/2000.
In
fase di assegnazione e liquidazione del contributo, l’autorità che
gestisce la misura si accerta che i documenti giustificativi di spesa
prodotti non siano stati utilizzati per accedere agli aiuti previsti
dal Reg. n. 2826/2000, a tal fine l’organismo pagatore regionale
effettua verifiche incrociate presso la banca dati dei pagamenti
effettuati dall’OPN Agea.
Sono
ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
a.
per la tipologia di investimento “Organizzazione e partecipazione a
fiere” sono ammissibili esclusivamente le seguenti:
a.1.
costo d’iscrizione;
a.2.
spese di soggiorno e di viaggio;
a.3.
costo di allestimento dello stand;
a.4.
costo personale stand;
a.5.
premio assicurativo dello stand;
a.6.
attività di comunicazione connesse alla fiera;
a.7.
utilizzazione temporanea sul posto di attrezzature espositive;
a.8.
acquisizione dello spazio espositivo e servizi (elettricità, acqua,
pulizia, smaltimento rifiuti);
a.9.
progettazione allestimento;
a.10.
trasporto dei prodotti da sede azienda a fiera e ritorno;
a.11.
costo interpreti.
b.
per la tipologia di investimento “Attività informativa e di
comunicazione” sono ammissibili esclusivamente le seguenti:
b.1.
costo di progettazione grafica del materiale informativo e di
comunicazione;
b.2.
costo di editing dei testi da utilizzare per il materiale di
comunicazione;
b.3.
costo di realizzazione del materiale informativo;
b.4.
diritti di agenzia per organizzazione eventi/convegni;
b.5.
costo hostess e personale per realizzazione eventi/convegni;
b.6.
compensi per relatori di eventi/convegni;
b.7.
costi di viaggio, vitto e alloggio di personale per eventi/convegni
organizzati fuori regione;
b.8.
progettazione strumenti di informazione e comunicazione (cataloghi,
depliant, folder, manifesti, manuali informativi, prodotti
multimediali e siti internet);
b.9.
realizzazione lay-out, immagini e messaggi di comunicazione;
b.10.
realizzazione foto e acquisto diritti fotografici;
b.11.
predisposizione testi;
b.12
traduzione testi in lingua straniera;
b.13.
realizzazione impaginati, impianti, siti internet e materiale
multimediale;
b.14.
spese di stampa e duplicazione;
b.15.
spese di distribuzione.
c.
per la tipologia di investimento “Attività di comunicazione presso
i punti vendita” sono ammissibili esclusivamente le seguenti:
c.1.
progettazione iniziativa di comunicazione e sua organizzazione;
c.2.
progettazione e realizzazione materiale di comunicazione anche
multimediale specifico per la realizzazione della promozione;
c.3.
spese di stampa e duplicazione del materiale di comunicazione;
c.4.
ideazione e realizzazione di gadget e materiale non cartaceo
(shoppers, gadget ecc.);
c.5.
affitto spazi espositivi nei punti vendita;
c.6.
allestimento spazi espositivi e spazi dimostrazioni/assaggi;
c.7.
servizio hostess per informazione compresa formazione;
c.8.
personale per dimostrazioni/assaggi compresa formazione;
c.9.
formazione del personale di vendita;
c.10.
costo spedizione prodotto;
c.11.
costo di eventuali gazebo o altre strutture generalmente utilizzate
per le promozioni presso i punti vendita.
d.
per la tipologia di investimento “Attività pubblicitarie
attraverso canali della comunicazione” sono ammissibili
esclusivamente le seguenti:
d.1.
progettazione strumenti di pubblicità (pagine pubblicitarie, spot
radiofonici, spot televisivi, strumenti pubblicitari multimediali);
d.2.
realizzazione lay-out, immagini e messaggi di comunicazione;
d.3.
predisposizione testi;
d.4.
traduzione testi in lingua straniera;
d.5.
realizzazione impaginati, impianti grafici, spot radiofonici, spot
televisivi, strumenti multimediali;
d.6.
spese per acquisto spazi pubblicitari sui media e spazi audio/video
su stazioni radio/tv e internet;
d.7.
spese di distribuzione del materiale pubblicitario in abbinamento con
quotidiani e riviste.
Le
spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti e nel
rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti.
L’ammissibilità
delle attività, e delle relative spese decorre dalla data di
ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese
propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di
autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono
essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.
Le
domande devono essere presentate entro il 31-07-11.