Obiettivo
primario della misura è quello di sostenere i produttori e le loro
associazioni nella promozione di sistemi di qualità e soprattutto
nello sviluppo di nuove iniziative economiche con particolare
attenzione a processi e tecnologie capaci di creare collegamenti tra
produzione e ricerca, innovazione e valore aggiunto.
Sono
beneficiari:
-
i soggetti coinvolti nella filiera (gli imprenditori agricoli
professionali, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti
agricoli e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le
industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di
servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto
pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di
ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica) che firmano accordi di
cooperazione o si riuniscono in Associazioni Temporanee di Impresa
(ATI);
-
altre forme giuridico societarie di nuova costituzione composte dai
soggetti di cui al punto precedente.
I
soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente
i seguenti: imprenditori agricoli professionali, imprese operanti
nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, industrie di
seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali,
imprese di servizio, soggetti di diritto pubblico, soggetti di
diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento
di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
I
soggetti di cui sopra devono aver formalizzato la volontà di attuare
un progetto di cooperazione, da realizzarsi con il sostegno del PSR,
mediante la sottoscrizione di un accordo di cooperazione nel quale
sia identificato il soggetto capofila, cui spetta l’onere della
presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, e i
partner del progetto siano essi effettivi che divengono beneficiari
finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di
aiuto o partner associati.
In
ogni caso, il soggetto capofila deve essere un rappresentante diretto
della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario
o trasformatore.
Nel
partenariato del progetto di cooperazione devono essere rappresentati
gli imprenditori agricoli e/o le imprese forestali, per garantire una
adeguata partecipazione dei produttori primari alle ricadute positive
del progetto di cooperazione, o in forma di partner effettivi o di
partner associati.
Ogni
soggetto aderente all’accordo deve partecipare concretamente, con
propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione
degli investimenti.
I
settori di ricerca e della sperimentazione sono:
-
Settore lattiero-caseario e
derivati;
-
Settore carne e macellazione;
-
Settore avicolo;
-
Settore apistico;
-
Settore equino;
-
Settore forestale;
-
Settore florovivaistico;
-
Settore mangimistico.
-
Settore olivo-oleicolo;
-
Settore delle agrienergie;
-
Settore tabacchicolo
L’aggiunta
delle filiere vitivinicola, dei cereali/proteoleaginose,
dell’ortofrutta e dei sottoprodotti di origine animale è in fase
di notifica alla Commissione Europea.
Il
PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia
realizzati da imprese agricole e forestali con una potenza fino ad
1MWe.
I
progetti di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti,
siano essi singoli o associati di cui:
-
uno appartenente al settore
agricolo, agroalimentare o forestale;
-
uno operante nella produzione
e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
Le
iniziative sono ammissibili previa sottoscrizione di specifici
accordi e impegni comuni finalizzati alla cooperazione.
Il
sostegno non è concesso per le attività di ricerca.
Il
sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al
70% del costo totale ammissibile, elevato al 100% se i beneficiari
sono soggetti pubblici ed Enti pubblici di ricerca e sperimentazione.
Il
contributo massimo concedibile è pari a € 150.000 euro per
progetto di cooperazione; la ripartizione sui singoli progetti di
dettaglio è libera. Il contributo minimo concedibile è pari a €
30.000,00 euro per progetto di cooperazione.
La
misura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase
pre-competitiva precedente all’immissione in commercio di un nuovo
prodotto o processo. Per sviluppo pre-competitivo si intende la
concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un
piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi
produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase
precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la
sperimentazione di prototipi.
Gli
interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo
ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli
investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione,
sostenuti prima dell’utilizzo ai fini commerciali dei prodotti,
processi e tecnologie di recente sviluppo.
Il
miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto
di cooperazione.
Non
sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già
possibile essendo il prodotto/processo già disponibile o comunque
reperibile sul mercato di riferimento, ancorché rappresenti
un’innovazione per i soggetti coinvolti.
Nel
progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di
investimento definite essenziali (con specifica del soggetto
attuatore e dell’importo relativo) per la buona riuscita del
progetto stesso; devono essere indicate inoltre le tipologie di
investimento definite accessorie (con specifica del soggetto
attuatore e dell’importo relativo).
Le
spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non
possono eccedere il 20% dell’investimento totale ammissibile. A
consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali
devono essere state completamente e correttamente realizzate, pena la
revoca dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di
investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non
realizzate.
Le
iniziative di cooperazione per l’introduzione dell’innovazione
finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
devono essere indirizzate prioritariamente a:
• garantire
nuovi sbocchi commerciali ai prodotti, tramite sviluppo e
miglioramento dei processi logistici ed organizzativi, in riferimento
sia al mercato interno che extra CE;
• permettere
la sperimentazione lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie
non ancora diffusi nei settori interessati;
• utilizzare
materie prime seconde;
• innovare
i processi di approvvigionamento delle materia prime al fine di
programmare l’andamento stagionale delle produzioni e la loro
concentrazione nei periodi di richiesta del mercato;
• permettere
la progettazione e la sperimentazione in campo di nuove macchine e
attrezzature,nonché di tecnologie e sistemi di lavoro innovativi.
Il
sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari
precedenti alla fase precompetitiva, ossia quelle che precedono l’uso
commerciale dei prodotti, processi e tecnologie,innovativi per il
settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di
cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento
dell’impatto ambientale.
Le
spese sostenute in relazione ad operazioni di locazione finanziaria
(leasing) e per acquisti a rate non sono ammesse.
In
generale le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto
di cooperazione, sono le seguenti:
a)
operazioni di costituzione di nuove società, fusione di società
esistenti, costituzione di Associazioni Temporanee di impresa,
stipula dei contratti;
b)
stipula di contratti per lo sviluppo di nuovi
prodotti/processi/tecnologie o per la riorganizzazione dei canali
commerciali;
c)
studi preparatori, analisi di mercato e di fattibilità, riferiti sia
alla individuazione dei soggetti e loro modalità di aggregazione sia
alla realizzazione dei nuovi prodotti/processi/tecnologie;
d)
progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo di nuovi
prodotti/processi/tecnologie;
e)
realizzazione di test e prove;
f)
investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione,
compresi i costi per la realizzazione di progetti pilota e di
prototipi;
g)
acquisti di software e hardware;
h)
divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell’innovazione.
Le
Delibera della Regione Toscana 963/2009 e 464/2010 dettaglia le spese
ammissibili sopra elencate e sono le seguenti:
a)
servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno
riferimento a prestazioni di carattere scientifico, utilizzate
esclusivamente per l’attività di progetto, rese da professionisti
persone fisiche o giuridiche, e regolate da una dichiarazione
d’impegno sottoscritta dal consulente;
b)
spese di personale: tale voce comprende esclusivamente il personale
non dipendente. Per il personale non dipendente il costo è
determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato
(comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali,
stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato
nelle attività di progetto. Il costo è determinato sulla base delle
giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da
contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e
previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in
aggiunta).
Il
contratto di collaborazione deve contenere l’indicazione
dell’oggetto e della durata dell’incarico delle attività da
svolgere e delle modalità di esecuzione.
Non
sono ammessi costi di personale, riferiti a:
-
titolari di imprese individuali;
-
legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del
contributo;
-
soci o componenti dell’organo di amministrazione, ovvero degli
organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del
contributo.
c)
beni di consumo. Si tratta di beni che esauriscono la propria
funzione con l’utilizzo per le attività di progetto. In questa
voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo
specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati
per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e
strettamente funzionali alle attività di progetto.
d)
acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature
funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e
software, anche di durata superiore alla durata del progetto. A
questa categoria sono riferibili le spese per macchine,
strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche direttamente
finalizzate alla realizzazione del progetto. Per le spese per
acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di
realizzazione del progetto la spesa imputabile è pari alla quota di
ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla
percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla
realizzazione de progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento
la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni
per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante
materiale;
e)
spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo:
in questa voce sono compresi i costi per beni di durata superiore a
quella del progetto ma integralmente finalizzati all’attività di
progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso
interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è
ammissibile il costo per l’esecuzione di opere edili, e la
predisposizione
della
relativa impiantistica;
f)
spese per missioni e trasferte. Per il personale (sia dipendente sia
non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte
esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso
esplicitamente preventivate e motivate. Sono previste in questa
categoria le spese di viaggio, anche con mezzi propri, e le spese di
vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i
dipendenti regionali non dirigenti);
g)
spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione
dei risultati del progetto;
h)
spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo
(stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.):
i)
spese per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature
funzionali agli interventi realizzati. A questa categoria sono
riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e
attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione
del progetto.
In
caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l’ammissibilità
delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene
per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla
data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le
spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di
autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono
essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.
Per
quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le
attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti
quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della
ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel
caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.
Il
progetto, per la parte fisica, deve essere svolto sul territorio del
Gruppo di azione locale di competenza.
Le
domande possono essere presentate entro il 31-07-2011