14/07/11

PSR GAL Appennino Aretino- mis 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale – 31-07-11


Obiettivo primario della misura è quello di sostenere i produttori e le loro associazioni nella promozione di sistemi di qualità e soprattutto nello sviluppo di nuove iniziative economiche con particolare attenzione a processi e tecnologie capaci di creare collegamenti tra produzione e ricerca, innovazione e valore aggiunto.
Sono beneficiari:
- i soggetti coinvolti nella filiera (gli imprenditori agricoli professionali, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica) che firmano accordi di cooperazione o si riuniscono in Associazioni Temporanee di Impresa (ATI);
- altre forme giuridico societarie di nuova costituzione composte dai soggetti di cui al punto precedente.
I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: imprenditori agricoli professionali, imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti di diritto pubblico, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
I soggetti di cui sopra devono aver formalizzato la volontà di attuare un progetto di cooperazione, da realizzarsi con il sostegno del PSR, mediante la sottoscrizione di un accordo di cooperazione nel quale sia identificato il soggetto capofila, cui spetta l’onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, e i partner del progetto siano essi effettivi che divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto o partner associati.
In ogni caso, il soggetto capofila deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario o trasformatore.
Nel partenariato del progetto di cooperazione devono essere rappresentati gli imprenditori agricoli e/o le imprese forestali, per garantire una adeguata partecipazione dei produttori primari alle ricadute positive del progetto di cooperazione, o in forma di partner effettivi o di partner associati.
Ogni soggetto aderente all’accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli investimenti.
I settori di ricerca e della sperimentazione sono:
- Settore lattiero-caseario e derivati;
­­- Settore carne e macellazione;
- Settore avicolo;
- Settore apistico;
- Settore equino;
- Settore forestale;
- Settore florovivaistico;
- Settore mangimistico.
- Settore olivo-oleicolo;
- Settore delle agrienergie;
- Settore tabacchicolo
L’aggiunta delle filiere vitivinicola, dei cereali/proteoleaginose, dell’ortofrutta e dei sottoprodotti di origine animale è in fase di notifica alla Commissione Europea.
Il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali con una potenza fino ad 1MWe.
I progetti di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti, siano essi singoli o associati di cui:
- uno appartenente al settore agricolo, agroalimentare o forestale;
- uno operante nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
Le iniziative sono ammissibili previa sottoscrizione di specifici accordi e impegni comuni finalizzati alla cooperazione.
Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile, elevato al 100% se i beneficiari sono soggetti pubblici ed Enti pubblici di ricerca e sperimentazione.
Il contributo massimo concedibile è pari a € 150.000 euro per progetto di cooperazione; la ripartizione sui singoli progetti di dettaglio è libera. Il contributo minimo concedibile è pari a € 30.000,00 euro per progetto di cooperazione.

La misura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all’immissione in commercio di un nuovo prodotto o processo. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.
Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell’utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.
Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.
Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, ancorché rappresenti un’innovazione per i soggetti coinvolti.
Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento definite essenziali (con specifica del soggetto attuatore e dell’importo relativo) per la buona riuscita del progetto stesso; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento definite accessorie (con specifica del soggetto attuatore e dell’importo relativo).
Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell’investimento totale ammissibile. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state completamente e correttamente realizzate, pena la revoca dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate.
Le iniziative di cooperazione per l’introduzione dell’innovazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie devono essere indirizzate prioritariamente a:
garantire nuovi sbocchi commerciali ai prodotti, tramite sviluppo e miglioramento dei processi logistici ed organizzativi, in riferimento sia al mercato interno che extra CE;
permettere la sperimentazione lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie non ancora diffusi nei settori interessati;
utilizzare materie prime seconde;
innovare i processi di approvvigionamento delle materia prime al fine di programmare l’andamento stagionale delle produzioni e la loro concentrazione nei periodi di richiesta del mercato;
permettere la progettazione e la sperimentazione in campo di nuove macchine e attrezzature,nonché di tecnologie e sistemi di lavoro innovativi.
Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari precedenti alla fase precompetitiva, ossia quelle che precedono l’uso commerciale dei prodotti, processi e tecnologie,innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell’impatto ambientale.
Le spese sostenute in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non sono ammesse.
In generale le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:
a) operazioni di costituzione di nuove società, fusione di società esistenti, costituzione di Associazioni Temporanee di impresa, stipula dei contratti;
b) stipula di contratti per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie o per la riorganizzazione dei canali commerciali;
c) studi preparatori, analisi di mercato e di fattibilità, riferiti sia alla individuazione dei soggetti e loro modalità di aggregazione sia alla realizzazione dei nuovi prodotti/processi/tecnologie;
d) progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
e) realizzazione di test e prove;
f) investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione, compresi i costi per la realizzazione di progetti pilota e di prototipi;
g) acquisti di software e hardware;
h) divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell’innovazione.
Le Delibera della Regione Toscana 963/2009 e 464/2010 dettaglia le spese ammissibili sopra elencate e sono le seguenti:
a) servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico, utilizzate esclusivamente per l’attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche o giuridiche, e regolate da una dichiarazione d’impegno sottoscritta dal consulente;
b) spese di personale: tale voce comprende esclusivamente il personale non dipendente. Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta).
Il contratto di collaborazione deve contenere l’indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.
Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:
- titolari di imprese individuali;
- legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
- soci o componenti dell’organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.
c) beni di consumo. Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l’utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e strettamente funzionali alle attività di progetto.
d) acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto. A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto. Per le spese per acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di realizzazione del progetto la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla realizzazione de progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale;
e) spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo: in questa voce sono compresi i costi per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all’attività di progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è ammissibile il costo per l’esecuzione di opere edili, e la predisposizione
della relativa impiantistica;
f) spese per missioni e trasferte. Per il personale (sia dipendente sia non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Sono previste in questa categoria le spese di viaggio, anche con mezzi propri, e le spese di vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti);
g) spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto;
h) spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.):
i) spese per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati. A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto.

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l’ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.
Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.
Il progetto, per la parte fisica, deve essere svolto sul territorio del Gruppo di azione locale di competenza.
Le domande possono essere presentate entro il 31-07-2011
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